Art. 3.
(Guida sicura).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede a introdurre nelle materie oggetto di esame ai fini del conseguimento della patente di guida elementi teorico-pratici sui princìpi base della guida sicura, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza che possono verificarsi più frequentemente sulla strada, nonché una prova pratica di guida sicura.